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LO STUDIO COMMERCIALE BINI nasce nel 1965 da un’idea di Ivo Bini che, nel 2004, lascia la guida ai figli Donatella e Simone, già operanti nel settore dal 1988, che continuano a garantire un servizio altamente professionale ed attento alle esigenze dei propri clienti.

Il nostro Studio è in grado di assistere i nostri clienti, con diversi profili aziendali, offrendo loro consulenza contabile, tributaria, fiscale, societaria, amministrativa e del lavoro.

L’obiettivo del nostro Studio coincide con quello del cliente: la crescita.

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Le ultime notizie del giorno

Il fornitore in regime Cfc libera la deduzione dei costi black list

10 Giugno 2025 | Il Sole 24 Ore - Luca Gaiani - Pag. 33

Le limitazioni alla deduzione dei costi sostenuti verso fornitori situati in Paesi considerati non cooperativi a fini fiscali dall’UE non si applicano se il fornitore è una società controllata estera (Cfc) il cui reddito è tassato in Italia secondo l’art. 167 del Tuir. Questo vale anche quando il reddito della Cfc è assoggettato alla nuova imposta sostitutiva del 15% prevista dal decreto internazionalizzazione, anche se su questo punto si attende una conferma ufficiale. Al contrario, se la norma Cfc non trova applicazione per mancanza delle condizioni, le limitazioni restano in vigore. Nel modello Redditi 2025, le imprese devono continuare a indicare separatamente questi costi nei campi RF31 e RF55, e la deduzione è ammessa solo entro il valore normale del bene o servizio, salvo prova di concreta esecuzione e interesse economico. Se invece la norma Cfc è disapplicata perché si dimostra che la società estera svolge un’attività economica effettiva, la deroga alle limitazioni non opera, e si applicano comunque i vincoli di deducibilità. 

La cooperative compliance scommette anche sul Sud

10 Giugno 2025 | Il Sole 24 Ore - Giovanni Parente - Pag. 34

La cooperative compliance scommette anche sul Sud. Con un potenziale di circa 720 imprese situate nel Mezzogiorno nel regime di adempimento con le Entrate a partire dal 2028, quando la soglia di accesso per limiti dimensionali scenderà a 100 milioni di euro di volume d’affari. Intanto, però, c’è uno step intermedio: dal 2026 con la discesa a mezzo miliardo saranno 182 le aziende che avranno i requisiti per aderire all’istituto. A questo potenziale si aggiunge quello del regime opzionale, ossia delle imprese che, pur non avendo i requisiti dimensionali, possono scegliere la strada della trasparenza nella gestione del rischio fiscale adottando un tax control framework. È il messaggio emerso durante la tappa di Napoli del roadshow ‘Patti chiari, per imprese forti’ organizzato da Confindustria, Agenzia delle Entrate e Mef per diffondere le opportunità dell’adempimento collaborativo. 

Presunti utili distribuiti anche quando la società è partecipata da altri enti

10 Giugno 2025 | Il Sole 24 Ore - Laura Ambrosi, Antonio Iorio - Pag. 34

Con l’ordinanza n. 15274 depositata ieri la Corte di cassazione ha sostenuto che la presunzione di distribuzione di utili si applica anche quando la società è partecipata da altre società purché la struttura sociale sia effettivamente concentrata su pochi soggetti. In ogni caso basta il semplice disconoscimento del costo in capo alla società considerata a ristretta base. Tale disconoscimento fa emergere una maggiore disponibilità economica che si presume distribuita, salvo prova contraria del contribuente. La pronuncia dei giudici di legittimità trae origine da una rettifica di costi in capo ad una Spa ritenuti non deducibili in quanto oggettivamente inesistenti. La pretesa dell’Ufficio veniva confermata sia in primo grado che in appello. La Suprema corte ha rigettato il ricorso della società.

Commercialisti, sale il reddito medio In leggero calo gli iscritti all’Albo

10 Giugno 2025 | Il Sole 24 Ore - Federica Micardi - Pag. 35

Dal rapporto sugli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili emerge che sale del 10,1% il reddito medio dei professionisti del fisco, mentre tra gli iscritti complessivi si registra un calo dello 0,4%, pari a 472 unità. Il reddito medio degli iscritti a fine 2024 è pari a 80.648 euro con un incremento annuo di 7.351 euro, al netto dell’inflazione, prendendo come anno base il 2015, il reddito medio è pari a 66.706 euro e la crescita è del 4%. L’anno precedente il reddito medio era pari a 73.277 euro. È dal 2016 che il reddito della categoria sta crescendo, con un’impennata nell’ultimo triennio. Molto alte le differenze a livello territoriale. Il reddito medio più alto si registra nel Nord-Ovest, quello più basso nel Sud. Il calo degli iscritti costituisce una novità per i commercialisti ma è dovuto alla cancellazione di chi è andato in pensione. L’andamento degli iscritti non è uniforme a livello territoriale: il Nord cresce dello 0,2%, il Centro registra un -0,6% mentre il Sud -1%.(Ved. anche Italia Oggi: ‘Commercialisti, vola il reddito’ – pag. 22)

Fuori dal regime forfettario l’anno dopo l’iscrizione all’Aire

10 Giugno 2025 | Il Sole 24 Ore - Alessandra Caputo - Pag. 35

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 149 pubblicata ieri, ha precisato che lo spostamento della residenza fuori dal territorio italiano comporta la fuoriuscita dal regime forfettario a partire dall’anno successivo. A presentare l’interpello era stato un contribuente che, nel 2024, aveva presentato richiesta di iscrizione all’Aire. L’istante riferiva, però, di essere venuto a conoscenza dell’esito positivo della richiesta soltanto nel febbraio 2025 e che pertanto, nell’anno 2024, aveva applicato il regime forfettario; quindi, aveva emesso fatture senza applicazione dell’Iva e delle ritenute. Il contribuente presentava quindi l’istanza di interpello per verificare l’eventuale obbligo di correggere le fatture emesse nel corso del 2024 per applicare Iva e ritenute. L’ufficio ha ricordato che a norma del comma 71 della legge n. 190/2014, la fuoriuscita dal regime forfettario è prevista a partire dall’anno successivo a quello in cui vengono meno i requisiti di accesso o si verificano delle cause ostative. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Forfetari e Aire, decadenza dopo un anno’ – pag. 25)

Figli, detrazione Irpef pure dopo i 18 anni

10 Giugno 2025 | Italia Oggi - Debora Alberici - Pag. 22

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 15224 dello scorso 7 giugno, ha stabilito che il genitore ha diritto alla detrazione Irpef per il figlio a carico anche se, dopo che il ragazzo è divenuto maggiorenne, non ha preso accordi con l’ex. I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso di una mamma che aveva ricevuto un atto impositivo con la richiesta di recupero d’imposta per aver, aveva sostenuto il fisco, illegittimamente detratto l’Irpef per il figlio ormai divenuto maggiorenne. La Corte di piazza Cavour ha sostenuto che ‘la detrazione fiscale per i figli a carico è riconosciuta ai genitori, legalmente separati o divorziati, nella medesima misura in cui era ripartita nel periodo della minore età del figlio, quando quest’ultimo raggiunge la maggiore età, senza che sia necessario un accordo in tal senso tra i genitori’. 

Esenzione Iva, basta la prova

10 Giugno 2025 | Italia Oggi - Franco Ricca - Pag. 24

Nella relazione dello schema di Dlgs correttivo di alcuni provvedimenti attuativi della riforma fiscale si legge che l’inosservanza del termine di 90 giorni per il trasferimento nel Paese Ue di destinazione dei beni oggetto di una cessione intracomunitaria con trasporto a cura del destinatario non pregiudica l’esenzione dall’Iva, purché vi sia la prova di detto trasferimento. In questo caso, il cedente può recuperare l’imposta che abbia eventualmente versato in sede di regolarizzazione, emettendo la nota di variazione in diminuzione o presentando richiesta di rimborso all’ufficio, nei termini rispettivamente previsti per l’esercizio di tali azioni. In merito al recupero dell’Iva regolarizzata, l’alternatività tra l’emissione della nota di variazione e la richiesta di rimborso è stata ridimensionata dall’Agenzia, secondo cui l’azione di rimborso è esperibile solo nel caso in cui il cedente non abbia potuto emettere, senza colpa, la nota di variazione.

Polizze vita, via all’imposta di bollo

10 Giugno 2025 | Italia Oggi - Alberto Moro - Pag. 24

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 39/E del 6 giugno 2025, ha istituito il codice tributo ‘2510’ per consentire alle compagnie di assicurazione il versamento dell’imposta di bollo in modalità virtuale tramite il modello F24. Il nuovo codice si riferisce all’imposta calcolata fino al 2024, dovuta sulle comunicazioni periodiche inviate ai clienti in relazione ai contratti stipulati circa l’assicurazione sulla vita.  La novità si inserisce nel quadro delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2025 che ha aggiornato il regime fiscale delle comunicazioni relative alle polizze vita. 

Istituiti codici tributo per maggiorazione acconti Ires e Irap

10 Giugno 2025 | Italia Oggi - Fabrizio G.Poggiani - Pag. 24

Con la risoluzione n. 38/E dello scorso 6 giugno l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributi per il versamento dei maggiori acconti dovuti ai sensi del comma 20 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2025. Ci riferiamo agli acconti Ires e Irap per banche, enti creditizi in genere e imprese di assicurazione. Per detti soggetti, il differimento della deducibilità delle quote di taluni componenti negativi di reddito impatta sulla determinazione delle basi imponibili. Ricordiamo che i versamenti non possono essere compensati né in forma orizzontale né verticale. I nuovi codici tributo sono: ‘2007’ e ‘2008’ per Ires, ‘3881’ e ‘3882’ per Irap, suddivisi tra prima rata e seconda rata o unica soluzione. I codici Ires si indicano nella sezione ‘Erario’ del mod. F24, quelli Irap nella sezione ‘Regioni’. In caso di rateizzazione occorre indicare nel campo apposito il formato ‘NNRR’.

La verifica frena la detrazione

10 Giugno 2025 | Italia Oggi - Giuliano Mandolesi - Pag. 25

L’Agenzia delle Entrate mantiene la strada aperta a ulteriori accertamenti e non inserisce nel modello le spese detraibili o deducibili sottoposte ad un controllo formale non concluso. Questi oneri sono comunque riportati nell’elenco dei dati a disposizione del Fisco per la redazione della dichiarazione ma non sono precaricati sui modelli, lasciando quindi la responsabilità dell’inserimento ai contribuenti e evitando che il dato fruisca della limitazione nei controlli in conseguenza proprio dell’utilizzo del veicolo della precompilata. Questa scelta deriva dall’art. 5 del D.Lgs. 175/2014, che limita i controlli formali sulle precompilate accettate, riducendo le verifiche solo a requisiti soggettivi e variazioni dei dati. L’omissione consente quindi controlli completi su oneri ritenuti sensibili. Il contribuente si assume piena responsabilità dell’inserimento manuale e delle eventuali contestazioni. Diversa è la situazione con 730 presentato tramite CAF o professionisti, che rilasciano visto di conformità e sono soggetti a sanzioni in caso di errori.

Novità Fiscali

Le ultime notizie del giorno

Novità in tema di detrazioni - Legge di Bilancio 2025

31 Maggio 2025 |

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 6/E del 29 maggio 2025, ha fornito le istruzioni operative agli uffici sulle novità fiscali contenute nella legge di Bilancio 2025 in materia di:

  • limiti alla fruizione delle detrazioni d’imposta;
  • detrazioni per la frequenza scolastica;
  • detrazioni per il mantenimento dei cani guida.

 

RIORDINO DELLE DETRAZIONI

 

Riordino delle detrazioni sui redditi delle persone fisiche. A decorrere dal 1°gennaio scorso, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75 mila euro, l’art. 16-ter del Tuir stabilisce alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall’imposta sui redditi, mediante un meccanismo di calcolo fondato su due parametri:

  • il reddito complessivo del contribuente;
  • il numero di figli fiscalmente a carico.

Viene prevista, in sostanza, una riduzione progressiva, all’aumentare del reddito, dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese detraibili, accompagnata da una maggiore tutela per le famiglie numerose o con figli con disabilità accertata.

Il nuovo articolo 16-ter del Tuir prevede che per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75 mila euro, gli oneri e le spese, considerati complessivamente, per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sia dal Tuir sia da altre disposizioni normative, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare, calcolato in base al reddito complessivo e al numero dei figli a carico.

L’ammontare massimo degli oneri e delle spese che danno diritto alla detrazione è calcolato moltiplicando l’importo base, determinato ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 16-ter del Tuir in base al reddito complessivo del contribuente, per un coefficiente, indicato nel successivo comma 3, il quale varia in base al numero dei figli a carico nei quali sono compresi quelli adottivi. 

La manovra 2025 ha incluso i figli conviventi del coniuge deceduto fra i soggetti per i quali spettano le agevolazioni per i familiari a carico dell’articolo 12.

Per l’individuazione del numero dei figli fiscalmente a carico, in base al quale determinare il coefficiente da applicare ai sensi del comma 3, il contribuente deve fare riferimento al numero dei figli  che risultano fiscalmente a carico nell’anno di sostenimento delle spese e degli oneri detraibili. Nel computo rilevano tutti i figli a carico anche qualora gli stessi siano a carico solo per una parte dell’anno. Inoltre, i figli rilevano anche nel caso in cui il contribuente non benefici della detrazione per figli fiscalmente a carico poiché per gli stessi già percepisce l’assegno unico e universale o perché i figli hanno superato i requisiti d’età previsti dall’articolo 12, comma 1, del Tuir. 

Ai fini del calcolo dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese che danno diritto alla detrazione, il contribuente deve: quantificare l’importo base, a seconda del reddito complessivo posseduto e applicare all’importo base il coefficiente di cui al comma 3, individuato in relazione al numero dei figli fiscalmente a carico. 

Il risultato ottenuto determina l’ammontare massimo degli oneri e delle spese sul quale il contribuente deve calcolare l’importo della detrazione spettante. 

Nel caso in cui gli oneri e le spese sostenute dal contribuente nel periodo di riferimento siano superiori all’ammontare massimo, il contribuente può individuare, in sede di dichiarazione dei redditi o tramite indicazione al sostituto d’imposta, gli oneri e le spese da imputare nel conteggio ai fini della detrazione. In tale ipotesi, pertanto, il contribuente potrà scegliere di considerare le spese che danno diritto ad una maggiore detrazione dall’imposta lorda.  

Il comma 4 dell’articolo 16-ter del Tuir stabilisce che, ai fini del computo del massimale degli oneri e delle spese ammessi in detrazione per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75 mila euro, sono escluse le spese sanitarie, le somme investite nelle start-up innovative, le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative.

Sono escluse dall’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione anche le spese che danno diritto a detrazioni forfetarie.

Con riferimento alle spese detraibili in più annualità, invece, il comma 5 dell’articolo 16-ter del Tuir prevede che, ai fini del computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese che è possibile portare in detrazione, rilevano solo le rate di spesa riferite a ciascun anno.

Inoltre, sono in ogni caso esclusi gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, nonché i premi di assicurazione sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024. 

Sono altresì escluse dal computo le rate delle spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir, ovvero di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024. 

Il contribuente con reddito complessivo superiore a 75 mila euro, ma non superiore a 120 mila euro, determina l’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione ai sensi dell’articolo 16-ter e beneficia delle detrazioni di cui all’articolo 15 del Tuir per l’intero importo. 

Per i soggetti, invece, che nell’anno di riferimento hanno percepito un reddito complessivo superiore a 120 mila euro, il contribuente, dopo aver determinato l’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione ai sensi dell’articolo 16-ter, beneficia delle detrazioni di cui all’articolo 15 del Tuir per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240 mila euro, diminuito del reddito complessivo, e 120 mila. 

 

DETRAZIONI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA FREQUENZA SCOLASTICA

 

La manovra 2025 ha previsto l’innalzamento a 1.000 euro del limite massimo delle spese sostenute per la frequenza scolastica per le quali spetta la detrazione.  

A partire dal 1°gennaio 2025, pertanto, le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione sono detraibili dall’imposta lorda nella misura del 19% per un importo annuo non superiore a 1.000 euro per alunno o studente. 

 

AGEVOLAZIONI FISCALI PER NON VEDENTI PER IL MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA

 

Il comma 229 della legge di Bilancio 2025 ha stabilito che dall’imposta ‘lorda si detrae, nella misura forfettaria di euro 1.100 la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida’. 

Con la modifica normativa si incrementa l’ammontare della detrazione forfettaria prevista per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida. Il valore di 1.000 euro viene innalzato a 1.100 euro e viene eliminata la parte delle disposizioni che prevedeva l’attribuzione delle predette sanzioni nel limite di spesa di 290 mila euro annui. 

Non rilevando la spesa sostenuta per il mantenimento dei cani guida ai fini della fruizione della detrazione forfettaria in parola, la suddetta spesa non concorre alla quantificazione del limite massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione, per i contribuenti con reddito complessivo a 75 mila euro nell’anno di riferimento.

Resta fermo che la detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120 mila euro ovvero per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240 mila euro, diminuito del reddito complessivo, e 120 mila euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120 mila euro.

Decreto ‘Salva-infrazioni’ convertito dalla legge n. 166/2024 - Trattamento del prestito o distacco di personale agli effetti dell’Iva

31 Maggio 2025 |

Il decreto ‘Salva-infrazioni’ è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 14 novembre 2024. Tale legge ha introdotto l’art. 16-ter avente ad oggetto il ‘Trattamento del prestito o distacco di personale agli effetti dell’Iva’.

Con questa norma il legislatore ha inteso dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia Ue del 2020, relativa alla questione pregiudiziale sollevata dalla Suprema corte in merito alla compatibilità della previsione di cui all’art. 8, comma 35, della legge finanziaria 1988 con i principi di cui alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio dell’Unione europea, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (c.d. ‘direttiva Iva’). Si tratta della previsione secondo cui erano da ritenersi non rilevanti, ai fini Iva, ‘i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo’. 

La nuova legge che interviene sulle operazioni riguardanti il distacco o il prestito di personale effettuato tra due soggetti abroga l’art. 8, comma 35, della legge finanziaria 1988. Per effetto di tale abrogazione, anche le attività di distacco o prestito di personale effettuate a partire dal 1°gennaio 2025 diventano prestazioni di servizi rientranti nel campo di applicazione dell’Iva.

Con la circolare n. 5/E del 16 maggio 2025 l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni operative agli Uffici, per garantirne uniformità di azione. Il documento di prassi amministrativa esamina, in  particolare: 

  • il trattamento Iva delle operazioni di distacco o prestito di personale;
  • la decorrenza delle novità;
  • altre forme di messa a disposizione del personale: codatorialità e avvalimento.

 

TRATTAMENTO IVA DELLE OPERAZIONI DI DISTACCO O PRESTITO DI PERSONALE

 

Al fine di conformarsi alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea il Dl ‘Salva-infrazioni’ ha abrogato l’art. 8, comma 35, della legge finanziaria 1988, facendo rientrare nel campo di applicazione dell’imposta i distacchi o prestiti di personale effettuati verso corrispettivo.

L’operazione di distacco o prestito di personale, per effetto della nuova legge, risulta essere rilevante ai fini Iva al ricorrere dei requisiti soggettivi, oggettivi e territoriali previsti.

 

Requisito soggettivo

Laddove il datore di lavoro svolga in via esclusiva o prevalente attività d’impresa o di lavoro autonomo, il requisito soggettivo, ai fini dell’assoggettamento a Iva dell’operazione di distacco di personale, deve ritenersi soddisfatto, considerata la natura di soggetto passivo Iva dello stesso. 

Il presupposto soggettivo per l’applicazione dell’imposta deve ritenersi sussistente anche quando il datore di lavoro sia un ente non commerciale che svolge, tuttavia, in via non prevalente, anche attività d’impresa e l’operazione di distacco di personale venga effettuata nell’ambito di tale ultima attività. 

Se il datore di lavoro distaccante è un ente non commerciale, si considerano effettuate nell’esercizio di imprese le sole operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali o agricole. 

Il requisito soggettivo è da ritenersi implicitamente integrato anche qualora il personale distaccato sia afferente all’attività di impresa svolta dall’ente non commerciale. Nel caso in cui, invece, l’operazione di distacco sia effettuata dagli enti non commerciali nell’ambito di attività diverse da quelle d’impresa l’operazione è da ritenersi fuori campo Iva, sempreché il distacco o il prestito di personale sia effettuato dall’ente in assenza di una organizzazione in forma d’impresa finalizzata all’erogazione del servizio di prestito di personale. 

Sono in ogni caso da ritenersi fuori dal campo di applicazione dell’imposta le operazioni di distacco o prestito di personale effettuate tra società partecipanti al medesimo gruppo Iva.

 

Requisito oggettivo

Il distacco o prestito di personale effettuato ‘verso corrispettivo’ costituisce una prestazione di servizi. Come indicato dai giudici unionali nella sentenza San Domenico Vetraria, sussiste il nesso diretto tra il distacco o prestito di personale, da un lato, e il pagamento del corrispettivo, dall’altro, quando le due prestazioni si condizionano reciprocamente, vale a dire che l’una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l’altra, e viceversa. Tale condizione si verifica anche quando l’operazione è effettuata a fronte del solo rimborso dei costi sostenuti per il personale distaccato. 

Qualora il personale, per esigenze produttive della distaccante, fosse, invece, distaccato presso altra impresa, utilizzatrice dello stesso, senza che per l’operazione sia previsto uno specifico corrispettivo – neanche il rimborso del costo sostenuto dal datore di lavoro per il personale distaccato – l’operazione effettuata a titolo gratuito nell’interesse dell’impresa distaccante è da ritenersi fuori dal campo di applicazione dell’Iva per mancanza del presupposto oggettivo, in quanto non qualificabile come prestazione di servizi ‘a titolo oneroso’. 

 

Requisito territoriale

Il distacco di personale costituisce una prestazione di servizi effettuata nel territorio dello Stato. Per le sole prestazioni rese nei confronti di committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Ue, tuttavia, vige la deroga di cui all’art. 7-septies del decreto Iva.

I distacchi di personale si considerano effettuati nel territorio dello Stato quando:

  • sono eseguiti a favore di un distaccatario soggetto passivo Iva stabilito in Italia; oppure
  • da un prestatore/distaccante soggetto passivo Iva stabilito in Italia, a favore di un committente/distaccatario non soggetto passivo Iva, domiciliato o residente nel territorio dell’Unione europea. 

Non è invece soggetto all’Iva il distacco di personale effettuato nei confronti di un committente/distaccatario, non soggetto passivo, domiciliato o residente fuori dell’Unione europea, anche qualora il prestatore/distaccante sia un soggetto passivo Iva stabilito in Italia. 

 

DECORRENZA DELLE NOVITA’

 

Le novità sul trattamento, ai fini Iva, delle operazioni di distacco o prestito di personale si applicano dai distacchi o prestito di personale effettuati a decorrere dal 1°gennaio 2025. Significa che per i contratti stipulati prima continua a trovare applicazione la vecchia normativa. La nuova norma si applica, inoltre, ai rinnovi che intervengono successivamente al 1°gennaio 2025, anche se riferiti a contratti conclusi tra le parti prima di tale data. 

Per i comportamenti adottati dai contribuenti prima del 1°gennaio 2025, il secondo periodo dell’art. 16-ter del decreto ‘Salva-infrazioni’ dispone una specifica clausola di salvaguardia che, al fine di tutelare il legittimo affidamento, fa salve le seguenti operazioni di distacco o prestito di personale:

  • le operazioni per le quali è stata applicata l’Iva, conformemente a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Ue nella sentenza C-94/19;
  • le operazioni fuori campo di applicazione dell’Iva, effettuate ai sensi della finanziaria 1988. 

La salvaguardia non si estende anche alle pregresse operazioni di distacco o prestito di personale il cui trattamento, ai fini Iva, è stato oggetto di contestazione da parte del Fisco. 

 

CODATORIALITA’ E AVVALIMENTO DI PERSONALE

 

Il regime della codatorialità, solitamente utilizzato dalle imprese appartenenti a una rete d’imprese, ha caratteristiche diverse dal distacco di personale. Ciascuna impresa retista aderente alla codatorialità e del conseguente regime di responsabilità solidale tra le stesse previsto, resta responsabile del pagamento degli oneri legati all’utilizzo del singolo lavoratore. Il pagamento ‘per intero’ effettuato da una delle imprese retiste aderenti, legittima la medesima impresa all’esercizio dell’azione di regresso nei confronti delle altre imprese codatrici, al fine di ottenere il rimborso della parte degli oneri legati all’utilizzo del lavoratore dipendente in favore delle altre imprese retiste. 

Il pagamento di tali addebiti alle altre imprese codatrici costituisce una mera cessione di denaro non rilevante ai fini dell’Iva. 

Per l’avvalimento occorre fare una distinzione tra quello previsto dall’articolo 104, comma 1, del Codice dei contratti pubblici e quello tra pubbliche amministrazioni. Nel primo caso la messa a disposizione di personale per mezzo di tale istituto rileva ai fini dell’Iva, se effettuata a titolo oneroso e se si verificano congiuntamente i requisiti soggettivo e territoriale sopra richiamati. Diversamente, l’avvalimento tra PA è un istituto attraverso il quale l’amministrazione, anziché dotarsi di una struttura propria per lo svolgimento della funzione a essa assegnata, si avvale degli uffici di altro ente, al quale non viene delegata  la funzione stessa. 

Anche per questa forma di avvalimento, ai fini dell’Iva, tale operazione costituisce una prestazione di servizi al ricorrere dei requisiti soggettivi, oggettivi e territoriali. Il requisito soggettivo si intende sempre soddisfatto nel caso in cui tale soggetto sia una società ‘in house’. In merito al requisito oggettivo, invece, occorre verificare se le disposizioni normative o i protocolli d’intesa che disciplinano l’avvalimento di personale prevedano l’erogazione di risorse finanziarie da parte di un’amministrazione pubblica in favore del soggetto avvalso e se tale erogazione ne costituisce il corrispettivo, in base ai criteri individuati con la circolare n. 34/E/2013.

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Chi siamo

Il nostro Team

DONATELLA – Iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ancona dal 1988 al n. 181/a.
e.mail: donatella@studiobinijesi.it

SIMONE – Consulenza Aziendale e Centro Elaborazione Dati.
e.mail: simone@studiobinijesi.it

MARY – Addetta alla elaborazione dei dati contabili e fiscali. In forza presso lo studio dal 1988.
e.mail: mary@studiobinijesi.it

LUCIA – Addetta alla elaborazione buste paga. In forza presso lo studio dal 1999.
e.mail: lucia@studiobinijesi.it

PAOLA – Adetta alla elaborazione dei dati contabili e fiscali.
e.mail: paola@studiobinijesi.it

BEATRICE – Addetta alla elaborazione buste paga ed assistente di segreteria. In forza presso lo studio dal 2010.
e.mail: beatrice@studiobinijesi.it

LARA – Addetta alla elaborazione dei dati contabili e fiscali. In forza presso lo studio dal 2010.
e.mail: lara@studiobinijesi.it

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